Filtra ricerca per catalogo:
Prodotti trovati:
Il Decreto Legislativo n. 24/2023 costituisce la normativa di attuazione in Italia della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e nazionale. Questo istituto, noto come "Whistleblowing", consente di effettuare segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.
Scopo di questa procedura organizzativa è definire e regolamentare le modalità di gestione del Whistleblowing, fornendo chiare indicazioni su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni interne.
I destinatari di questa procedura sono tutti i soggetti indicati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24/23, tra cui dipendenti, tirocinanti, ex dipendenti, azionisti, amministratori, fornitori e consulenti della società. Le informazioni sulle violazioni devono essere state acquisite durante una relazione lavorativa con l'ente.
Le violazioni oggetto di segnalazione sono comportamenti, atti od omissioni che consistono in violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea, come illeciti amministrativi, civili, contabili, penali, violazioni dei modelli organizzativi 231. Non sono invece segnalabili notizie prive di fondamento, informazioni già di dominio pubblico o acquisite sulla base di indiscrezioni poco attendibili.
L'azienda DAKOTA GROUP S.A.S. ha attivato un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, accessibile dal footer del sito www.dakota.eu o direttamente all'indirizzo https://dakota.e-whistleblower.com/#/. La piattaforma consente di inviare segnalazioni in forma anonima o confidenziale, generando un codice identificativo per ciascuna segnalazione. Per maggiore sicurezza si consiglia di utilizzare il browser Tor.
Le segnalazioni interne vengono ricevute e gestite dal soggetto preposto, nel rispetto della confidenzialità del segnalante. Entro 7 giorni il segnalante riceve un avviso di ricevimento della segnalazione e entro 3 mesi un riscontro sulla gestione della stessa. Il gestore valuta l'ammissibilità delle segnalazioni e svolge un'istruttoria interna per verificare la sussistenza dei fatti segnalati.
È possibile effettuare segnalazioni anche esternamente tramite il canale dedicato di ANAC, qualora il canale interno non sia attivo o non abbia dato un seguito efficace, oppure si temano rischi di ritorsione. Un'ulteriore modalità è la divulgazione pubblica, rendendo le informazioni di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici, in casi specifici previsti dalla legge. Infine, la segnalazione può essere presentata come denuncia diretta all'autorità giudiziaria o contabile.
La legge prevede un forte sistema di tutele per il segnalante. L'identità del segnalante viene protetta e non può essere rivelata senza il suo consenso. Le segnalazioni non possono essere oggetto di accesso agli atti o accesso civico. Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione, come licenziamento, demansionamento, mobbing, ecc. Se il segnalante ritiene di aver subito ritorsioni, può segnalarlo ad ANAC. Sono previste anche limitazioni di responsabilità per il segnalante.
Sanzioni da 10.000 a 50.000 euro sono invece previste per chi commette ritorsioni, ostacola le segnalazioni o non svolge l'attività di verifica delle stesse. Sanzioni da 500 a 2.500 euro si applicano per segnalazioni in malafede.
Scegli il canale che preferisci e contattaci per una consulenza specialistica o per richiedere informazioni sui nostri prodotti e servizi.